GLOBAL 5th CONFERENCE ON DRUG PREVENTION

Il contrasto alla diffusione della droga è questione già di per sé complessa. Ma lo è ancora di più per ulteriori complicazioni con le quali bisogna fare i conti. Il contesto nel quale viviamo sembra essere prigioniero di un incantesimo che impedisce di imboccare la via d’uscita, a causa di una serie di luoghi comuni dai quali è necessario liberarsi.
Primo luogo comune: ci sono le droghe buone e le droghe cattive, quelle che possono far male e quelle che aiutano a passare una serata in spensieratezza;
Secondo luogo comune: ci sono gli spacciatori poveri e gli spacciatori ricchi; i primi sono buoni, svolgono quasi una funzione sociale, i secondi sono cattivi;
Terzo luogo comune: ognuno è arbitro della propria salute, e quindi libero di farsi del male a piacimento senza che lo Stato si intrometta.



Intervento del Sottosegretario all’Interno on. Alfredo Mantovano al: GLOBAL 5th CONFERENCE ON DRUG PREVENTION – Conferenza Mondiale Sulla Prevenzione dall’uso di Droghe:
“La droga nella legislazione italiana: come favorire prevenzione e recupero”, Pomezia (Roma), 22 settembre 2003

Mi fermo qui, perché ce ne è già abbastanza. Finché questi pregiudizi saranno radicati, non potrà mai nascerà una efficace politica di prevenzione e di recupero. Questo spiega perché il mutamento della legislazione nazionale in tema di droga, che pure è necessario, non può avere di per sé effetti taumaturgici. Va accompagnato da una crescita di consapevolezza culturale, cioè da interventi corretti sul piano della formazione e dell’informazione. Non deve trascurarsi il condizionamento positivo che una legislazione può esercitare sulla formazione e sui convincimenti: un criminologo scandinavo, Nigel Walker, scriveva che “la legislazione di una generazione diventa la morale della generazione seguente”. Ma – lo ripeto – una buona legge da sola non basta.

Da una corretta informazione viene fuori che la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere è falsa e fuorviante: la “leggerezza” di alcune droghe semplicemente non esiste. Sono stato giudice penale per molti anni, e ricordo che 10- 15 anni fa nei tribunali le perizie sui derivati della cannabis individuavano il THC, il principio attivo di tale sostanza, mediamente nell’1 – 1,5%. Oggi non è più così: lo “spinello”, cui tanti attribuiscono un sapore di trasgressione innocente e giovanile, ha un principio attivo equivalente anche del 15- 20% e, benché qualche cantante ne propagandi l’uso nei concerti e sui mass media, ha effetti devastanti e progressivamente irreversibili sulla psiche e sul fisico.

Da una corretta informazione si ricava che l’attività di spaccio, anche se svolta sotto la spinta della dipendenza da sostanze stupefacenti, ha effetti comunque gravi per l’intera comunità.

Quanto alla libertà di procurarsi danno senza che lo Stato si intrometta, nessuno ha mai contestato il principio ispiratore della legge che impone l’uso del casco alla guida delle motociclette: eppure, in caso di incidente, il danno potenziale riguarda esclusivamente il soggetto che viola la norma. Nessuno lo ha mai contestato perché la Costituzione della nostra Repubblica, ma prima ancora il buon senso, pongono alla base della convivenza civile il principio di solidarietà, che si articola in diritti – quelli, per es., di ricevere cura e assistenza in caso di difficoltà – e in doveri: nel momento in cui, colpevolmente o dolosamente, io ledo la mia salute a seguito di miei comportamenti, mi sottraggo all’adempimento dei quei doveri, e al tempo stesso costringo le istituzioni a impiegare risorse ed energie per soccorrermi. Proprio con riferimento all’uso del casco, con una sentenza del 1994, la n. 180, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la tesi dell’ingerenza dello Stato nei diritti del cittadino, e ha aggiunto che la salute dell’individuo costituisce interesse per la collettività, per cui va apprezzato l’intervento del legislatore, anche perché gli incidenti stradali hanno un costo per l’intera società. Non si comprende perché l’identica logica non debba valere anche a proposito della diffusione e dell’uso di sostanze stupefacenti: e perché non si debba affermare con chiarezza la tesi che drogarsi non è un esercizio di libertà che non tollera interferenze, ma è un atto di rifiuto dei più elementari doveri di solidarietà.

Per comprendere in poche battute quale è lo stato della legislazione in Italia, è indispensabile prendere le mosse dall’approvazione, nel 1990, della legge n. 162, che venne chiamata “Vassalli- Russo Jervolino”, dai nomi dei ministri proponenti dell’epoca: quella legge, ribaltando la logica precedente, si muoveva sui binari di un giudizio di sfavore nei confronti non soltanto del traffico e dello spaccio, ma anche dell’assunzione di stupefacenti, che veniva sanzionata sul piano amministrativo. Anche la detenzione di droga conosceva questo tipo di sanzione se non superava i limiti della “dose media giornaliera”, fissati con un decreto ministeriale: oltre quei limiti interveniva, con gradualità, la sanzione penale. Il consumatore di droga non era più ritenuto un semplice ammalato, ma un soggetto che, pur avendo bisogno di cure, compie una scelta che la società non apprezza; lo Stato, sfavorevole a tale scelta, tuttavia tende la mano a colui che sbaglia, perché comprende che dietro quell’errore vi è una serie di tragedie personali, di incomprensioni, di problemi apparentemente insuperabili, e permette all’assuntore di droga di andare esente dalla sanzione amministrativa o penale, a condizione di lasciare la droga e di seguire un percorso di recupero.

Non è vero che quella legge ha riempito le carceri di drogati: la maggior parte dei tossicodipendenti che sono finiti in carcere anche in presenza di quella legge ci sono andati (come accade adesso) perché avevano compiuto rapine, furti o estorsioni, motivati dalla necessità di procurare per sé la droga, o perché spacciavano o detenevano quantitativi significativi di stupefacenti. Di più, la legislazione del 1990 ha introdotto vie privilegiate di allontanamento dal circuito carcerario se il tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di recupero.

Come tutti sanno, gli effetti positivi che quella legislazione cominciava a provocare – dalla diminuzione dei decessi per assunzione di droga all’incremento degli ingressi nelle comunità, dal reale recupero di tanti tossicodipendenti al sequestro di quantitativi sempre più consistenti di stupefacenti – sono stati bruscamente frenati dal referendum del 1993, che ha squilibrato l’impianto legislativo del 1990: dopo quel referendum è diventata illecita soltanto l’attività di spaccio, che sia stata sicuramente accertata in quanto tale. Oggi anche la detenzione di quantitativi considerevoli di stupefacenti, che non sia accompagnata da gesti univoci di cessione a terzi, è penalmente irrilevante: in questi termini si orienta la giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene non punibile la detenzione di decine di grammi di eroina, e perfino la cessione finalizzata al “consumo di gruppo”.

E se la problematica della diffusione delle droghe ha assunto oggi connotati di straordinaria gravità (per le implicazioni sulla salute dei singoli, sulla criminalità diffusa ed organizzata, e anche per le connessioni con il terrorismo di matrice islamica), in Italia, a distanza di un decennio dal referendum del 1993, il quadro è veramente preoccupante, e impone la lotta alla droga in termini di priorità, anche per vincere una sorta di acquiescenza e di accettazione implicita per la diffusione del fenomeno. Non si tratta di applicare schemi ideologici, ma di confrontarsi responsabilmente con una angosciante deriva di morte, di cui i 516 decessi del 2002 – cosiddetti per overdose – sono soltanto una componente, sostanzialmente legata al consumo di eroina, sempre più rimpiazzata dalla cocaina e dalle cosiddette nuove droghe.

Il Governo ha manifestato, anche attraverso il vicepresidente del Consiglio, la volontà di proporre al Parlamento rettifiche significative alla legislazione sulla droga. In questi giorni si sta avviando l’iter dello studio e dell’approfondimento tecnico di una bozza elaborata da un gruppo di lavoro istituito dal Commissario per il coordinamento delle politiche antidroga, le cui linee guida sono state già sintetizzate dallo stesso vicepresidente del Consiglio, in occasione dell’ultima sessione ONU di Vienna dedicata agli stupefacenti, il 16 aprile 2003. Il filo conduttore di quella che sarà la riforma può riassumersi in un solo termine: prevenzione; che si accompagna al richiamo alla responsabilità e alla individuazione di percorsi concreti di recupero.


    Qualche cenno ad alcune innovazioni più significative:


  • Sono semplificate le tabelle, con l’eliminazione di ogni distinzione fra droghe leggere e pesanti. Le tabelle si riducono a due: stupefacenti e farmaci.


  • Vi è l’esplicito divieto anche solo dell’uso di droga, con una graduazione di sanzioni:



    • che sono amministrative per chi ne fa uso e/o detiene al di sotto di limiti quantitativi prefissati con tabella; i limiti sono più elevati rispetto a quelli originariamente previsti dal t.u. 309/90, in considerazione delle modifiche che l’assunzione di droga ha conosciuto in 13 anni (questa è l’ulteriore conferma del carattere coraggioso e innovativo, e non feroce, del testo);


    • che sono penali, per chi, al di là dell’uso, detiene oltre quei limiti e/o spaccia, importa, esporta, commercia… Le sanzioni penali contengono a loro volta ulteriori novità:



      • viene abbassato il limite minimo della sanzione-base della reclusione per avere meno ostacoli nell’indirizzare a percorsi di recupero;


      • viene punita anche la detenzione e lo spaccio dei c.d. “precursori”;


      • viene introdotta la misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.


  • La comunità viene utilizzata in modo sempre più incisivo al posto del carcere. Sia per la custodia cautelare sia per la detenzione definitiva sono eliminati tanti ostacoli che finora impedivano di entrare in comunità o comunque di affrontare il recupero, così evitando il carcere (anche questa è un’apertura nella direzione opposta a quella di un inutile rigore).


  • La scuola è chiamata a svolgere un ruolo più penetrante in termini di prevenzione.


  • Vi è la completa parificazione, ai fini del recupero, tra le comunità e i Sert, il servizio pubblico per le tossicodipendenze, che parte dal potere, conferito alle comunità, di certificazione della tossicodipendenza.


Noi siamo ben consapevoli delle difficoltà che questa proposta incontrerà prima della sua approvazione. Ma siamo altrettanto convinti che non si può applicare al corpo sociale di una nazione aggredita dalla diffusione pandemica della droga lo stesso trattamento che per troppi anni il servizio pubblico ha praticato al tossicodipendente: e cioè una rassegnata e indifferente terapia di mantenimento, accompagnata dall’ipocrisia della riduzione del danno. L’esperimento è stato fatto; il danno non è stato ridotto, e anzi si è moltiplicato. Adesso ci si lasci fare, con le comunità, con le associazioni, con il volontariato, l’esperimento di puntare a un recupero serio ed effettivo.