Aborto, a rischio l’obiezione di coscienza per i medici
Il presidente nazionale dell’Associazione medici cattolici: se viene approvata la modifica del codice deontologico,non saremo esentati dalle certificazioni necessarie all’intervento di interruzione di gravidanza…
Un colpo basso al diritto dei medici di fare obiezione di coscienza alla legge 194 sull’aborto. La riforma in corso del codice deontologico, che si concluderà a metà dicembre, potrebbe infatti obbligare i medici obiettori a produrre comunque la certificazione necessaria per l’interruzione volontaria di gravidanza. Un passaggio formale e burocratico, ma comunque essenziale nel percorso che conduce all’aborto. Un adempimento dal quale finora erano esentati i camici bianchi non abortisti.
A lanciare l’allarme sul rischio di erosione di un principio riconosciuto dalla stessa legge sull’interruzione di gravidanza è l’Amci, l’Associazione nazionale dei medici cattolici, riunita a Loreto per il proprio consiglio nazionale. Le proposte di modifica del codice deontologico, avanzate dagli ordini provinciali, verranno vagliate e votate il 14 e 15 dicembre dal consiglio nazionale della Fnomceo, la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.
Vincenzo Saraceni, presidente nazionale Amci, conferma: «Sì, siamo molto preoccupati dalla nuova formulazione dell’articolo 43 del nuovo codice, che se venisse approvata, intaccherebbe in modo serio il diritto all’obiezione». La proposta al vaglio della Fnomceo recita testualmente: «L’obiezione di coscienza del medico può esprimersi nell’ambito e nei limiti della legge vigente e comunque non lo esime – ecco il passaggio incriminato – dagli atti certificativi e dall’assistenza della donna nelle fasi precedenti e successiva all’intervento». Esentati dall’intervento abortivo, certo, non dai passaggi amministrativi che lo rendono possibile.
«Finora invece – spiega il presidente dell’Amci – gli articoli 8 e 9 della 194 che regolano l’obiezione di coscienza sono stati interpretati nel senso che era possibile obiettare anche nella fase in cui il medico deve rilasciare il certificato che documenta lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta della donna di volerla interrompere». Una certificazione essenziale per l’intervento. «Per questo nei consultori, dove pure non si praticano gli aborti, non ci sono medici obiettori».
Perché questo tentativo di intaccare il diritto a obiettare a una legge per motivi di coscienza? «La sensazione è che si considera l’obiezione dei medici alla 194 come un comportamento fastidioso, e non l’esercizio di un diritto collegato ad un convincimento etico. Qualcosa che ostacola una legge e va osteggiato. Tutto ciò è inaccettabile». Per Saraceni l’obiezione di coscienza dei medici oggi è semmai un diritto da ampliare, oltre la 194: «In Parlamento si discute di testamento biologico: in caso di interruzione di cure dovrà essere prevista la possibilità per i medici di astenersi».
Ma la riforma del codice deontologico pone un altra questione: la legge sulla procreazione medicalmente assistita vieta pratiche che la “carta etica” dei medici invece non sanziona. Come la fecondazione eterologa, cioè con gameti non della coppia. «Il nuovo codice deontologico farebbe bene ad allinearsi alla legge 40 del 2004 – dichiara il presidente dell’Amci Saraceni – perché sarebbe paradossale che un medico condannato penalmente per avere praticato l’eterologa, non ricevesse dall’Ordine nessuna sanzione». Il codice deontologico, peraltro, aveva posto alcuni paletti essenziali alle pratiche della “provetta selvaggia” quando non c’era nessuna legge e medici senza scrupoli praticavano impunemente inseminazioni a donne in menopausa o prestiti di utero. Allora il codice anticipava la legge. Ora è in ritardo.
Gli articoli che regolano l’obiezione di coscienza all’aborto
Nella legge 194 sull’aborto è l’articolo 9 a regolare la facoltà del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie, di esercitare l’obiezione di coscienza, che esonera sia dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, sia dalla certificazione di urgenza regolata dal comma 4 dell’articolo 5. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. La dichiarazione dell’obiettore, afferma l’articolo 9, «deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario», entro un mese o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette di aborto o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. L’obiezione può venire proposta anche al di fuori di ta li termini, ma in tale caso produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
di Luca Liverani
AVVENIRE 22 nov. 2006