IL FIGLIO: dono o diritto?

Bologna, Circolo della Caccia, 14 marzo 2005

Vorrei riflettere sulla “procreazione artificiale” (PA) ponendomi la seguente domanda:
la PA rispetta la fondamentale uguaglianza di dignità delle persone umane?
più precisamente: l’uguaglianza nella dignità fra genitori e figlio?

Qualche premessa prima di iniziare a costruire la risposta. Per PA intendo il procedimento teso a porre le condizioni di un concepimento umano prescindendo completamente alla congiunzione sessuale. Esso dunque è una via alternativa (al congiungimento sessuale) in ordine al concepimento di una nuova persona umana. La mia riflessione prende in esame esclusivamente il procedimento in sé e per sé. Tralascio la considerazione e la presa in esame delle circostanze che possono accompagnarlo: produzione di embrioni sovra-numerari; provenienza extra-coniugale dei gameti; o altro ancora. Sono circostanze che possono aggravare il giudizio etico. Mi voglio limitare alla PA in sé e per sé.


Seconda premessa assai importante. Il giudizio morale su una condotta non esige sempre di essere trascritto in termini giuridici. L’ordinamento giuridico positivo non è la condificazione integrale dell’ordine morale. Il principio che deve regolare i loro rapporti è che, come ha insegnato S. Tommaso d’Aquino, il legislatore deve vietare solo quelle azioni il cui divieto è accettabile per la maggioranza e senza il cui divieto sanzionato la vita associata sarebbe impossibile [cfr. 1,2, q. 96, a.2]. Ultima premessa. La mia riflessione non sarà di natura etico-giuridica e giuridico-politica, ma esclusivamente etica. Non mi addentrerò quindi per niente nella problematica referendaria. La mia sarà, lo ripeto, una riflessione esclusivamente etica.


A questo punto posso già dire come si articolerà la mia riflessione. Nel primo punto esporrò la mia risposta alla domanda da cui siamo partiti; nel secondo punto cercherò di rispondere alle obiezioni che si possono muovere alla mia risposta. Mi atterrò all’uso esclusivo della mia ragione.


L’intrinseca ingiustizia della PA.


Per ragioni di chiarezza vorrei subito esporre la mia argomentazione nelle sua ossatura logica, passando poi alla dimostrazione delle sue singole articolazioni. (Le riflessioni seguenti sono suggerite da M. Ronheimer, Etica della procreazione, ed. Mursia, Roma 2000, pag. 127 ss.).


1,1. La decisione di ricorrere alla PA e le azioni poste in essere per realizzarla, configurano un rapporto fra genitore-concepito (in vitro) nel quale il valore di una concreta vita umana viene fatta dipendere dal suo “essere desiderata”, dal riconoscimento di altri.
1,2. Ma un rapporto fra persone umane costituito in tale modo pone le persone rapportate su un piano di disuguaglianza quanto alla loro dignità.
1,3. Quindi la PA è un atto ingiusto [perché lesivo della fondamentale uguaglianza delle persone umane nella dignità].


1,1. Passo subito alla dimostrazione della prima affermazione: la più importante. Si tratta di capire profondamente la vera natura della PA.


Che i due sposi che ricorrono alla PA desiderino un figlio è un’ovvietà. Ma, come può succedere, dentro ovvietà si nascondono spesso verità profonde.


Possiamo rendercene conto, lasciando per un momento la considerazione della PA e fermandoci un poco a riflettere sull’atto sessuale coniugale nella sua relazione alla procreazione di una nuova persona umana.


L’atto sessuale coniugale può essere compiuto dagli sposi col desiderio di avere bambini o a causa del desiderio di avere bambini. Esso però non è definibile come “mezzo per avere bambini”. Quello che i coniugi fanno, quando si uniscono sessualmente, con o senza desiderio esplicito di figli, “si può descrivere intenzionalmente come un reciproco donarsi e precisamente nella totalità del loro essere uomo e donna… L’interiore significato dell’atto coniugale come atto personale trascende il contesto semplicemente naturale di copula e procreazione” [M. Ronheimer, Etica della procreazione, ed. Mursia, Roma 2000, pag. 135]. Ciò trova conferma nel fatto che due coniugi, supposto tutto ciò che deve supporsi, possono evitare di compiere l’atto sessuale quando potrebbe conseguirne un concepimento. Né in quest’ipotesi [atto sessuale compiuto nel periodo infertile] l’atto sessuale coniugale perde significato dal momento che l’intima natura di esso non è configurabile come “mezzo per la procreazione”, anche se naturalmente ne è il mezzo.


Se ora ritorniamo alla PA, noi vediamo subito che le cose stanno in modo diametralmente opposto. L’unica ragione che muove una coppia a ricorrere alla PA è il desiderio di avere figli: non me esiste un’altra. E se dopo vari tentativi, l’effetto desiderato non è ottenuto, nessuna coppia continua a sottoporsi alla PA: l’abbandona. La messa in atto di una PA si configura essenzialmente e quindi necessariamente come realizzazione pura e semplice del desiderio di avere un figlio. Mentre l’atto sessuale coniugale può essere compiuto esclusivamente perché si desidera il figlio, ma esso – come tale – non intenziona semplicemente questo desiderio [esso intenziona per sé l’amore che unisce i due sposi], la PA è sempre compiuta solo perché si desidera il figlio: essa intenziona semplicemente questo desiderio.


Ed è qui che si scopre l’intima natura della PA: vi prego di prestare molta attenzione. Il figlio è voluto in quanto soddisfa un desiderio: la bontà, il valore del suo esserci consiste nel fatto che egli soddisfa un desiderio. “E’ bene che tu venga all’esistenza, perché così il mio desiderio è compiuto!”: dice di fatto chi ricorre alla PA. La bontà, il valore dell’esserci di una persona è condizionata dal fatto che un desiderio è soddisfatto: il figlio è un bene perché è desiderato! (E quindi può valere anche il contrario: il figlio è un male quando non è desiderato [= aborto]).


Ancora una volta vi prego di cogliere la diversità essenziale della PA dall’atto sessuale coniugale. Poiché esso nella sua intenzionalità non è “mezzo di procreazione” anche quando compiuto col desiderio del figlio, questi – una volta compiuto l’atto coniugale – può essere solo atteso/non atteso, ma non si fa dipendere il valore della sua vita dall’essere egli o non desiderato.


Chi ricorre alla PA vuole “fare-produrre” la vita di un figlio; chi compie l’atto coniugale vuole/può volere “servire alla vita”: chi la “produce” [= crea] è solo Dio.


Penso dunque di aver sufficientemente dimostrato che la decisione di ricorrere alla PA e le azioni poste in essere per realizzarla configurano un rapporto genitori-figlio nel quale la bontà, il valore di una concreta vita umana viene fatta dipendere dal suo essere desiderata.


1,2. Devo ora dimostrare che un rapporto di questa natura è intrinsecamente ingiusto. E’ più agevole cogliere questa intima ingiustizia se ora ci mettiamo dal punto di vista del figlio.


Dal punto di vista del figlio prodotto da una PA. Questi può dire, deve dire ai suoi genitori: “io ci sono perché mi avete voluto! La mia esistenza dipende dalla vostra volontà!”. Si pone cioè un rapporto di dipendenza causale perché è una dipendenza sul piano dell’esserci.


Questo non è vero dal punto di vista del figlio generato in un rapporto sessuale coniugale. Il figlio, può solo dire: “Io esisto perché mi avete atteso!”. Ora l’attesa da sola non istituisce un rapporto causale fra chi attende e la realtà attesa: attendere non è avere! Ed il figlio deve continuare, dicendo “…e Dio ha compiuto la vostra attesa!”. Cioè: l’esserci della nuova persona è dovuto esclusivamente alla volontà di Dio. E pertanto solo di fronte al Dio egli ne dovrà rendere conto.


Possiamo esprimere la stessa verità in altro modo. La PA si configura come produzione di una persona umana, e la produzione istituisce sempre un rapporto di dipendenza del prodotto dal produttore. L’atto sessuale coniugale invece si configura come generazione di una persona umana, e la generazione istituisce sempre un rapporto di uguaglianza nella dignità della partecipazione alla stessa natura.


In sostanza in che cosa consiste l’intima ingiustizia della PA? Nel fatto che il valore di una persona dipenda dal riconoscimento dello stesso valore da parte di un’altra.


Avevo già interamente scritto questa mia riflessione, quando sono venuto a conoscenza dell’opera di un eminente sociologo francese, recentemente pubblicata: Luc Boltanski. La condition faetale ed. Gallimard. Attraverso un’accurata analisi sociologica egli arriva alle stesse mie conseguenze, distinguendo fra “feto autentico” e “feto tumorale”. La scriminante è costituita dal fatto che il primo rientra in un “progetto parentale” che conferisce valore al feto medesimo, il secondo non vi rientra e quindi è un “corpo estraneo” [“tumorale” appunto] di nessun valore. [Riprendo il resoconto dell’opera da Il Foglio 19 febbraio 2005, pag. 1: La condizione fetale].


1,3. La conclusione della nostra argomentazione spero che risulti dimostrata e chiara. La PA è lesiva della dignità della persone perché la condiziona al riconoscimento degli altri. Nega cioè nei fatti che ogni vita umana è un bene in sé, attribuendo valore solo la vita umana “desiderata”.


E pertanto si infrange il precetto fondamentale della giustizia: non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Nessuno vuole che il valore della propria vita dipenda dal fatto che essa soddisfi il desiderio di altri: vuole che sia riconosciuta incondizionatamente.


Risposta alle obiezioni.


La tesi sostenuta, affermando l’intrinseca ingiustizia della PA, nega perciò stesso che ci possano mai essere circostanze nelle quali sia eticamente lecita.


Ad essa ovviamente possono essere mosse diverse obiezioni. Mi limito ad enunciare le principali e a rispondervi.


La prima. Anche nel caso di una PA la venuta all’esistenza è effetto di un atto creativo di Dio, e pertanto il suo esserci non è dovuto ad altri che al Signore della vita: esattamente come nella procreazione naturale. E quindi ciò che si dice sulla diversa natura etica del rapporto che si istituisce fra genitori-figli nella PA e nella procreazione naturale non ha fondamento.


L’obiezione dice il vero quando afferma che la causa dell’esserci di una persona è l’atto creativo di Dio, sempre e comunque. Ma il problema è un altro. Poiché la venuta all’esistenza di una nuova persona umana è il risultato di una cooperazione fra Dio e i genitori, ci chiediamo: di che natura deve essere la decisione (e l’attività che la realizza), di cooperare con Dio creatore? Non si può rispondere: è eticamente indifferente l’attività umana che coopera con Dio creatore. Quella che si realizza nella PA si mostra essere un’attività che pone in essere un rapporto sbagliato col concepito, perché lo riduce ad essere oggetto di desiderio e viene valutato in quanto tale.


La seconda. Questa riduzione è falsa. Infatti il bambino, ottenuto in vitro, è accolto con pienezza di amore e con pieno rispetto della sua dignità.


Ciò è possibile, ma non infirma la nostra argomentazione. E’ sempre possibile passare da un rapporto ingiusto con una persona ad un rapporto giusto. Il problema è un altro: l’attività di dare origine alla persona umana quale si attua nella PA istituisce un rapporto giusto? Non si sta trattando di tutta l’estensione del rapporto genitori-figlio, ma solo del rapporto che si istituisce coll’attività che pone le condizioni del suo essere concepito. E’ questa la domanda.


La terza. Ma ciò che si dice della PA può essere vero anche della Procreazione naturale. Anche in questo caso, i due sposi possono essere mossi a compiere l’atto sessuale esclusivamente dal desiderio di avere un figlio, e quindi la loro congiunzione sessuale si configura come mezzo per soddisfare un desiderio. L’unica diversità fra le due situazioni è che in un caso il “mezzo” per realizzare il desiderio è naturale, nell’altro è artificiale. Ma l’artificialità di un mezzo non depone per se stessa contro la sua bontà etica: se così non fosse, bisognerebbe condannare dialisi, by.pass coronarico e così via. Il che certamente nessuno vuole fare.


Questa è l’obiezione più seria di tutte, perché se è vera, distrugge interamente la nostra tesi.


Concediamo subito che l’artificialità della procedura da sé sola non dice nulla dal punto di vista morale.


Concediamo che anche all’interno della coppia può configurarsi una situazione come quella descritta, ma proprio dalla considerazione di questa possibilità nasce l’errore in cui cade l’obiettore. Egli da questa possibilità deduce la legittimità della PA, ragionando in fondo, nel modo seguente. Poiché la ragione per cui si afferma l’ingiustizia della PA può verificarsi anche nel rapporto coniugale; poiché questo, nel comune sentire morale, non è ingiusto, dunque non lo è neppure la PA. E dunque non rimarrebbe che la sua artificialità a fondare un giudizio negativo.


Noto subito che è possibile anche una conclusione diversa: come è ingiusta la PA in quanto … [si ricordi tutta l’argomentazione], così anche il rapporto coniugale quando fosse ridotto a puro mezzo per soddisfare il desiderio di avere un bambino, è per la stessa ragione ingiusto. Ma il punto non è questo; è il seguente. Mentre l’atto sessuale coniugale può essere deformato da un rapporto sbagliato alla procreazione che ne può conseguire, la PA è in se stessa e per se stessa necessariamente ingiusta in quanto l’unica ragione per cui si ricorre alla PA è esclusivamente quella di soddisfare il desiderio dei figli. La funzionalizzazione al soddisfacimento del desiderio può accadere nel rapporto coniugale; non può non accadere nella PA: questa è la diversità essenziale.


La quarta. Ma allora il desiderio di avere un figlio è illecito?


Affatto: è un desiderio legittimo, ma non ogni modo di soddisfarlo è giusto. Solo la modalità che non ponga il figlio al servizio di altri, sia pure del desiderio dei genitori. Come ho già spiegato sopra.


Conclusione



La riflessione che abbiamo fatto è in fondo generata da una grande certezza: quella della dignità incondizionata di ogni persona umana. La vera posta in gioco è la seguente, in tutta la questione della PA: può esistere una persona umana cui non debba essere riconosciuta una dignità incondizionata? Il futuro della nostra civiltà dipende dalla risposta che diamo a questa domanda.


+ Carlo Caffarra
Arcivescovo di Bologna
(C) http://www.caffarra.it/relazione140305.php