La Corte costituzionale: la legge 40 non si tocca. I giudici della suprema Corte hanno respinto la questione di legittimità a proposito di quella parte della norma sulla fecondazione assistita che vieta la selezione embrionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita (pma) che vieta la diagnosi preimpianto. Il caso era stato sollevato dal Tribunale di Cagliari. [al link http://www.corsodirittofamiglia.it/sentenze/giur_mer_trib_cag160705.pdf è disponibile l’ordinanza di rimessione presentata dal giudice di Cagliari alla Corte Costituzionale contro la legge 40 per chiedere la pronuncia di incostituzionalità] Nei prossimi giorni saranno depositate le motivazioni dell’ordinanza, che spiegherà perché la Corte ha deciso di non discutere nemmeno nel merito della questione, considerando l’eccezione improponibile. In questione era l’articolo 13 della legge 40 che vieta espressamente la sperimentazione sugli embrioni umani.
L’esame era cominciato ieri con la decisione preliminare di non ammettere in giudizio gli interventi degli avvocati Aldo Loiodice, che rappresentava il “Comitato per la tutela della salute della donna” e il “Forum delle associazioni familiari”; e Giovanni Giacobbe in difesa della posizione del “Movimento per la vita”. Nel corso dell’udienza pubblica il giudice relatore, Alfio Finocchiaro, ha ripercorso la vicenda della coppia di Cagliari, portatrice sana dei anemia mediterranea, che per motivi di sterilità ha fatto ricorso alla pma. Ma dopo la fecondazione dell’embrione ha chiesto la diagnosi preimpianto, che la legge 40 vieta perché quell’esame mette a rischio la vita del concepito. La coppia si è quindi rivolta attraverso un avvocato al Tribunale di Cagliari che ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge, sostenendo che essa violerebbe gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, in quanto metterebbe la donna che ha effettuato un ciclo di pma in condizione di «disparità di trattamento» rispetto alla madre che in gravidanza ha la possibilità di effettuare l’amniocentesi. Si è sostenuto inoltre che l’impossibilità di effettuate la diagnosi preimpianto era causa di rischio della salute fisica e psichica della donna.
L’unico intervento che ieri è stato ammesso nel giudizio costituzionale è stato quello dell’avvocato generale dello Stato, Antonio Talla Rida, che a nome del presidente del Consiglio ha chiesto una pronuncia di inammissibilità o di infondatezza della questione. L’avvocatura dello Stato, nella sua memoria, ha difeso la legge sulla fecondazione assistita perché «la più idonea a bilanciare interessi contrapposti tenuto conto che non esiste, e non ha fondamento giuridico, la pretesa di avere “un figlio sano” e che, pertanto, non può assumere alcuna rilevanza l’elemento attinente all’equilibrio psicofiso della donna».
«Le attese di molte persone sono state disattese», lamenta l’avvocato Filomena Gallo, presidente dell’associazione Amica Cicogna, in merito alla decisione della Consulta. «Sentenza molto importante, anche se non si conoscono le motivazioni», osserva, invece, il presidente del Movimento per la Vita, Carlo Casini, sottolineando che «c’era una forte pressione dei media per attaccare la legge, sostenendo che il divieto della diagnosi preimpianto mette a rischio la salute fisica e psichica della donna. La verità è l’esatto contrario, quella diagnosi crea un rischio per la donna, perché, tra l’altro, come dimostrano degli studi recenti, è accompagnata da una iperovulazione della donna». Casini non manca di sottolineare «la rilevanza» della decisione dell’Avvocatura dello Stato di fare propri gli argomenti sostenuti dal Movimento per la vita nella sua memoria.
da Roma Pier Luigi Fornari – (C) AVVENIRE – 25 ottobre 2006